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23/01/2001 | SUISSE | N°1A.287/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2001, 1A.287/2000


«/2»

1A.287/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*****************************************************

23 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 novembre
2000 presentato dall'avv. A.________, Firenze (I), patroci-
nato dall'avv. Adriano Censi, Lugano, contro la decisione
emes

sa il 10 ottobre 2000 dal Ministero pubblico della Con-
federazione, Berna, nell'ambito di una procedura ...

«/2»

1A.287/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*****************************************************

23 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 novembre
2000 presentato dall'avv. A.________, Firenze (I), patroci-
nato dall'avv. Adriano Censi, Lugano, contro la decisione
emessa il 10 ottobre 2000 dal Ministero pubblico della Con-
federazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assi-
stenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda
della Repubblica italiana;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.- Il 15 giugno 1999 l'allora Ufficio federale di
polizia, ora Ufficio federale di giustizia, ha delegato al
Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione
di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale
del 3 giugno 1999, completata il 18 gennaio 2000, presenta-
ta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia. L'Autorità estera procede a indagini contro
B.________, C.________, D.________ e altre persone per con-
corso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai do-
veri d'ufficio e di perito giudiziario.

B.- Con ordinanza di entrata in materia e di se-
questro del 28 giugno 2000 il MPC ha accolto la commissione
rogatoria. Dopo aver rilevato che nell'ambito dell'esecu-
zione della richiesta esso aveva trasmesso all'Autorità
estera la documentazione bancaria relativa al conto XXX
presso la SBS, ora UBS SA, il MPC ha precisato che il conto
era stato chiuso e che gli averi erano stati trasferiti sul
conto YYY presso la banca BCA Monte dei Paschi di Ginevra.
Ha quindi ordinato a quest'ultima di identificare la rela-
zione bancaria e di sequestrarne la documentazione; l'ha
invitata altresì a informare immediatamente le persone in-
teressate, le quali potevano inoltrare eventuali osserva-
zioni fino al 21 luglio 2000.

L'istituto di credito ha trasmesso la documentazio-
ne e comunicato l'ordinanza di sequestro al titolare del
conto, prof. avv. A.________ di Firenze. Con scritto del 14
luglio 2000 questi ha chiesto al MPC d'informarlo sulle mo-
tivazioni del provvedimento d'assistenza. Il MPC ha rileva-
to che il sequestro è avvenuto sulla base della citata

rogatoria e ha precisato che le persone interessate resi-
denti all'estero, alfine di ricevere le comunicazioni, de-
vono eleggere domicilio in Svizzera.

Il 10 ottobre 2000 il MPC ha ordinato la trasmis-
sione integrale alle Autorità estere della documentazione
del conto sequestrato.

C.- Avverso questa decisione A.________ ha inol-
trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale chiedendo di annullare sia l'ordinanza di entrata
in materia e di sequestro sia quella di trasmissione. Dei
motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Il MPC propone di respingere, in quanto ammissibi-
le, il gravame, l'UFP di respingerlo.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.- a) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è
redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della
decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua
ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua.
La decisione impugnata è redatta in francese, il ricorso e
le osservazioni del MPC sono redatti in italiano. Si giu-
stifica di redigere il giudizio in italiano, lingua in cui
sono state redatte numerose sentenze concernenti la medesi-
ma rogatoria (cause 1A.353-354/1999, 1A.53/67-70/2000).

b) Italia e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del

20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni
che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con-
venzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a),
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123
II 595 consid. 7c).

c) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

d) Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.

e) Il gravame è stato presentato dal titolare del
conto oggetto della contestata misura di assistenza: la sua
legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h
lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF
126 II 258 consid. 2d/aa).

2.- Il ricorrente sostiene di non avere potuto
esprimersi nell'ambito della procedura rogatoriale, per cui

il suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29
Cost. e dalla prassi vigente nell'ambito dell'assistenza
(DTF 126 II 258), sarebbe stato leso.

a) Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'
art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.),
la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a
esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore,
di fornire prove sui fatti che possono influenzare la deci-
sione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipa-
re all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argo-
menti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid.
2a, 126 V 130 consid. 2a e b, 123 I 63 consid. 2a, 123 II
175 consid. 6c pag. 183 seg.). Dal diritto di essere senti-
to discende anche il diritto di ottenere una decisione mo-
tivata: questa esigenza ha essenzialmente lo scopo di per-
mettere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni
alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di
causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 15 consid.
2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I
31 consid. 2c). Il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare che, in quest'ultimo ambito, le garanzie contenu-
te nella AIMP non conferiscono una protezione più estesa
(art. 80d AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso
in Rep 1998, pag. 152 segg.).

Un'eventuale violazione del diritto di essere sen-
tito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o
dal mancato accesso agli atti (sull'esame degli atti vedi
l'art. 80b), può essere sanata, di massima, anche nell'am-
bito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132
consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126

I 68 consid. 2 pag. 72; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n.
265, 268 e 273 pag. 214).

b) L'ordinanza di entrata in materia e di seque-
stro del 28 giugno 2000 è stata notificata alla Banca Monte
dei Paschi di Ginevra, invitata a informarne senza indugio
le persone interessate, le quali potevano formulare osser-
vazioni fino al 21 luglio 2000. Il ricorrente rileva d'es-
serne stato informato dalla banca il 14 luglio 2000. Con
scritto di stessa data egli ha precisato che il conto se-
questrato fu aperto con trasferimento di valuta da un altro
conto UBS, intestato a E.________, sua zia; il trasferi-
mento avvenne per ricompensarlo dell'ospitalità e dell'as-
sistenza ch'egli le aveva offerto. Nel suo scritto il ri-
corrente ha chiesto chiarimenti sulle motivazioni del se-
questro, postulando di levarlo e invitando il MPC a inviar-
gli la corrispondenza al suo indirizzo di Firenze. Con let-
tera del 19 luglio 2000 il MPC, rilevato che la procedura
si fondava sulla citata rogatoria, ha indicato al ricorren-
te l'esigenza di eleggere domicilio in Svizzera, ritenuto
che in caso contrario le notificazioni potevano essere
omesse. Non essendo intervenuta nessuna elezione di domi-
cilio, la decisione di trasmissione del 10 ottobre 2000 è
stata notificata alla banca. Il 6 novembre 2000 lo studio
legale che patrocina il ricorrente, ha chiesto al MPC di
inviargli la documentazione di cui era stata ordinata la
trasmissione.

c) Secondo l'art. 80m l'autorità di esecuzione
notifica le sue decisioni all'avente diritto abitante in
Svizzera (cpv. 1 lett. a) e all'avente diritto residente
all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (cpv. 1
lett. b). Riguardo a quest'ultima fattispecie l'art. 9
OAIMP precisa che, in caso contrario, le notificazioni

potranno essere omesse. Infine, l'art. 80n dispone che il
detentore di documenti, come in concreto la banca, ha il
diritto di informare il suo mandante dell'esistenza di una
domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità
competente non l'ha esplicitamente vietato a titolo ecce-
zionale (cpv. 1), fattispecie non realizzata in concreto.

d) Quando il titolare di un conto oggetto di una
domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzio-
ne "fermo-banca", il termine di ricorso o di opposizione
decorre a partire dal momento in cui la decisione viene de-
positata nell'incarto "fermo-banca" (DTF 124 II 124 consid.
2 con riferimenti anche alla dottrina). In concreto è co-
munque pacifico, ciò che è decisivo (DTF 120 Ib 183 consid.
3a; cfr. anche DTF 125 II 65 consid. 2a), che il ricorren-
te, informatone dalla banca, ha avuto conoscenza delle de-
cisioni del MPC. Secondo il ricorrente nella decisione im-
pugnata il MPC avrebbe ritenuto a torto ch'egli ha lasciato
scadere infruttuosamente il termine fissatogli per espri-
mersi sul sequestro, omettendo di eleggere domicilio in
Svizzera. Dopo aver rilevato che al MPC aveva indicato gli
elementi essenziali sull'origine del conto litigioso, il
ricorrente fa valere che il MPC, non mettendolo in condi-
zione di esprimersi per tempo sulla prospettata trasmis-
sione dei documenti bancari, avrebbe violato il suo diritto
di essere sentito. Sostiene a questo riguardo che il MPC
avrebbe perlomeno dovuto indicargli i documenti oggetto del
sequestro e i motivi che lo imponevano. Ora, adduce ancora
il ricorrente, nonostante la sua richiesta del 14 luglio
2000 il MPC non gli ha trasmesso l'ordinanza di sequestro:
inoltre, la risposta del MPC del 19 luglio 2000, che non
conteneva comunque indicazioni sufficienti per permettergli
di comprendere la portata del provvedimento litigioso, spe-
dita il giorno successivo, gli è giunta solo dopo la sca-
denza del termine per le osservazioni.

La censura non regge. È vero che nello scritto del
14 luglio 2000 il ricorrente si è espresso sul sequestro,
postulandone la revoca. Fino al 6 novembre 2000 egli non ha
tuttavia eletto domicilio in Svizzera, per cui il MPC non
era tenuto a comunicargli, in Italia, i richiesti chiari-
menti (DTF 124 II 124 consid. 1d).

Inoltre, secondo la giurisprudenza, in materia di
assistenza internazionale si può pretendere che le persone
interessate, che intendono opporsi a una decisione favore-
vole a una rogatoria, manifestino una particolare diligen-
za. Quando una decisione è notificata a una banca, la quale
ne informa il cliente che non ha ricevuto personalmente la
notificazione, si può presumere che questi si procuri senza
indugio, presso la banca, il testo della decisione: è quin-
di da ritenere che, di massima, quando è stato avvisato
dalla banca, il cliente sia sufficientemente informato del-
la misura di assistenza (DTF 120 II 183 consid. 3a e b).
Ora, il ricorrente non fa nemmeno valere d'aver cercato di
ottenere l'ordinanza di sequestro dalla banca, ordinanza
nella quale erano chiaramente indicati i motivi del conte-
stato provvedimento e i sospetti avanzati dall'Autorità
estera, sui quali egli avrebbe potuto esprimersi con cogni-
zione di causa, né fa valere una violazione dell'art. 80b
cpv. 1 AIMP, che disciplina la partecipazione al procedi-
mento e l'esame degli atti. Per di più, anche riguardo al
termine per inoltrare le osservazioni, il ricorrente, che è
avvocato, non fa valere d'averne chiesto la proroga (v.
art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con l'art. 22 cpv. 2 PA).
Una violazione del diritto di essere sentito non è pertanto
ravvisabile. Non spettava del resto al MPC, conformemente
all'art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP in relazione con l'art. 9
OAIMP, di notificare le proprie decisioni direttamente al
ricorrente, in Italia. Il fatto ch'esso gli abbia nondimeno

inviato la lettera del 19 luglio 2000 nulla muta al riguar-
do. Del resto, una eventuale violazione del diritto di es-
sere sentito del ricorrente sarebbe comunque stata sanata
nella presente procedura di ricorso (v. consid. 2a).

3.- a) Nel merito il ricorrente fa valere di non
essere indagato in Italia, per cui la documentazione del
conto sarebbe inutile per il procedimento estero.

Ora, la concessione dell'assistenza non presuppone
affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è
rivolta,
coincida con l'inquisito o l'accusato nella pro-
cedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assi-
stenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato
fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso,
e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a
suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventua-
le qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata
nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi
alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abroga-
zione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta infatti che sussista
una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la so-
cietà e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che
siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa
e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del di-
ritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547
consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227).

Con il complemento del 18 gennaio 2000, l'Autorità
estera ha chiesto di individuare il titolare o l'avente
diritto economico del conto sul quale erano stati trasferi-
ti gli averi della relazione bancaria intestata a
E.________, chiusa il 20 gennaio 1999, e sulla quale aveva
procura F.________, cittadino belga residente a Roma, già
titolare della X.________ s.r.l.; ha precisato altresì che

unico erede di E.________ è il ricorrente. Nelle sue osser-
vazioni al ricorso il MPC sottolinea che scopo del comple-
mento è quello di chiarire la destinazione di 770 milioni
di lire italiane provenienti da un altro conto intestato a
E.________, la cui documentazione è già stata trasmessa
all'Autorità rogante. Ha poi rilevato che sul conto del
ricorrente è stato effettuato un solo accredito di fr.
800.--, ma che sono stati eseguiti altresì, come ammesso
dal ricorrente nel gravame, trasferimenti di titoli dal
conto di E.________.

In effetti, dalla documentazione di apertura del
conto, segnatamente nel verbale 21 dicembre 1998, si legge
che: "In questo conto affluiranno circa 770 milioni di Lire
provenienti dalla UBS di Lugano. Questi soldi erano della
zia, ora novantenne, che ha procura generale su questo con-
to. Erano alla SBS (ora UBS) da oltre 25 anni ed erano in-
vestiti esclusivamente in fondi di tipo obbligazionario."
Visto che sul conto del ricorrente è affluita la somma di
cui l'Autorità italiana desidera conoscere la destinazione
finale è manifesto che la criticata trasmissione, contra-
riamente all'assunto ricorsuale, è idonea a far progredire
l'inchiesta estera (DTF 121 II 241 consid. 3c). Né si è in
presenza di una violazione del principio della proporziona-
lità, ritenuto che tra la rogatoria e il conto litigioso,
usato, se del caso anche all'insaputa del ricorrente, per
transazioni sospette, esiste una relazione diretta e ogget-
tiva (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 124 II 241 consid.
3c).

b) Il ricorrente, dopo aver ribadito di non cono-
scere gli indagati, sostiene che sul suo conto non sarebbe-
ro state effettuate transazioni con nessuno di essi, né
sarebbero pervenuti proventi da attività illecite, per cui
i documenti bancari sarebbero inutili per il procedimento
estero.

Come si è visto, l'utilità e la rilevanza potenzia-
le della documentazione litigiosa per il procedimento este-
ro è data (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a
e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag.
370). Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della
documentazione in esame per il procedimento estero il ri-
corrente misconosce che la questione di sapere se tali in-
formazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata,
di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e
non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La ri-
chiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità, nella limitata misura
in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG
(DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d
pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251
consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni
richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le
indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid.
3a). Ciò non si verifica in concreto. La trasmissione dei
documenti richiesti all'Autorità estera è infatti giustifi-
cata: essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone
di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare
compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se
del caso, l'estraneità ai fatti, visto che la valutazione
definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice
estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag.
552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a
pag. 605). Il ricorrente potrà dimostrare, dinanzi alle Au-
torità italiane, che i trasferimenti litigiosi, hanno un
fondamento legittimo ed estraneo ai prospettati fatti cor-
ruttivi.

c) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera
non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non
sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la
fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP;
DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Al riguardo giova rilevare
che spetta alle persone o società interessate dimostrare,
in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informa-
zioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse
per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena
la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di
esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovreb-
bero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della
buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore
di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione
proceda da sola alla cernita degli atti, senza partecipar-
vi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricor-
so, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF
126 II 258 consid. 9b). Ora, come si è visto, il ricorren-
te, omettendo di eleggere domicilio in Svizzera ha rinun-
ciato a partecipare alla cernita, limitandosi, nello scrit-
to del 14 luglio 2000, a chiedere il dissequestro del con-
to. La critica è quindi tardiva. Essa dovrebbe comunque es-
sere disattesa, visto che nemmeno nel presente gravame il
ricorrente indica esattamente quali documenti, e perché,
non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c
in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).

d) Secondo il ricorrente, la trasmissione integra-
le dei documenti, in particolare degli anni 1999/2000, sa-
rebbe inoltre sproporzionata poiché senza rapporto con
l'infrazione perseguita visto che né egli né sua zia hanno
intrattenuto rapporti con gli indagati. Fa valere inoltre
che l'ordinata trasmissione sarebbe sproporzionata anche
perché la rogatoria tenderebbe unicamente a individuare il
titolare del conto litigioso ed eventuali aventi diritto. A

torto. In effetti le Autorità estere quando chiedono infor-
mazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per
reati patrimoniali, necessitano di regola di tutti i docu-
menti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare
giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o
entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del
reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 con-
sid. 3b e c). Visto che il trasferimento di circa 770 mi-
lioni di lire è avvenuto nel 1999 è palese che, contraria-
mente all'assunto ricorsuale, devono essere trasmessi i do-
cumenti bancari di quell'anno, come pure quelli del 2000,
alfine di poter accertare eventuali ulteriori trasferimen-
ti, modo di procedere che può evitare l'inoltro di una ro-
gatoria complementare (DTF 121 II 241 consid. 3a).

La richiesta del ricorrente di limitare la trasmis-
sione alla semplice conferma, da parte del MPC, che il suo
conto non è intestato a nessuno degli indagati e che nessu-
no di loro ne è l'avente diritto economico, dev'essere per-
tanto respinta.

4.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi,

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio
federale di giustizia.

Losanna, 23 gennaio 2001
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.287/2000
Date de la décision : 23/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-23;1a.287.2000 ?
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